Aumentano le tutele per i consumatori: la garanzia per i beni di consumo passa da dodici mesi a due anni
Con il recepimento delle norme Ue aumentano le garanzie per i consumatori Due mesi di tempo per cambiare la merce difettosa (Dlgs 24/2002) se il prodotto acquistato non funziona non ci saranno più otto giorni entro i quali far valere i propri diritti nei confronti del venditore, ma due mesi di tempo.
Lo stabilisce il decreto legislativo di recepimento della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell\'8 marzo 2002, supplemento ordinario n. 40. La nuova disciplina fornisce un sistema di garanzie maggiori per il consumatore e nuovi obblighi per il venditore. Nei casi in cui l\'oggetto non è \'immune\' da vizi, il consumatore potrà adesso chiedere non soltanto la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (come già previsto dalla normativa in precedenza) ma anche la riparazione o la sostituzione. E questo con riguardo a qualsiasi bene mobile e per un periodo dalla data di consegna che è raddoppiato rispetto a quanto stabilito fino a oggi: due anni, dopo i quali l\'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive.
Le nuove norme saranno inserite nel titolo terzo del libro quarto del Codice civile che riguarda la vendita di cose mobili. Sono esclusi, in ogni caso, tutti gli acquisti effettuati prima della data di entrata in vigore del provvedimento.
Vendita dei beni di consumo Con la nuova disciplina della vendita,il venditore è responsabile anche di quello che promette entra nel codice civile italiano una nuova norma sulle vendite, la \'vendita dei beni di consumo\'
(paragr. I bis, artt. Da 1519 bis a 1519 nonies), introdotta da un decreto legislativo (il 2/2/02 n. 24, in attuazione della Direttiva comunitaria 99/44/CE). La nuova norma tutela maggiormente i consumatori, in quanto sostituisce al vecchio concetto di \'garanzia per i vizi del bene venduto\', quello più ampio di \'obbligo di consegna di beni conformi a quanto promesso e pattuito\'.
Insomma, si fa più attenzione alla qualità e alla rispondenza complessiva del bene a quanto promesso e pattuito all\'atto non solo della vendita, ma anche della pubblicità e secondo quanto è contenuto nella etichettatura.
PUBBLICITA\' E CONTRATTO:
Il nuovo difetto di conformità sussiste quando il bene consegnato non presenta tutti i requisiti che doveva avere in base al contratto, e, in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali, in base alle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte dal venditore o dal produttore o dai loro rappresentanti, in particolare attraverso la pubblicità o l\'etichettatura. Il messaggio pubblicitario diventa dunque rilevante in assenza di contratto scritto; se è stato stipulato un contratto, quest\'ultimo diventa più importante rispetto alla stessa pubblicità.
E\' RESPONSABILE L\'INTERA CATENA:
Chiamato a rispondere della conformità del bene è, innanzitutto, il venditore finale, ma sono responsabili anche il produttore e gli altri soggetti, distributori o intermediari, i quali fanno parte della catena commerciale, e nei confronti dei quali il venditore può agire in regresso entro un anno al fine di ottenere la reintegrazione della sua prestazione nei confronti del consumatore insoddisfatto.
I DIRITTI DEL CONSUMATORE:
La responsabilità del venditore, il quale è tenuto a consegnare beni conformi al contratto, si estende fino al momento della consegna. Il consumatore può rilevare la difformità fino a ventisei mesi dopo la consegna del bene, e deve denunciarla entro due mesi dalla scoperta, ma i problemi di tipo probatorio che dovrebbe affrontare nel caso denunci dopo molti mesi dalla consegna non si pongono se la denuncia avviene entro sei mesi dalla consegna, poiché il legislatore prevede in questo caso a vantaggio del consumatore la presunzione - che può essere vinta dalla prova contraria - di sussistenza del difetto fin dal momento della consegna. Se è chiamato in causa dal venditore, il consumatore può sempre difendersi - sempre che abbia denunciato a due mesi dalla scoperta del difetto di conformità - senza limiti di tempo. L\'insoddisfazione del consumatore può derivare da problemi che vanno dal caso più grave dell\'inservibilità del bene alla semplice prestazione meno brillante del normale (se è consegnato un bene diverso, se è consegnato un bene inidoneo all\'uso normale o all\'uso speciale, se il bene è stato istallato o montato male).
In tutti questi casi al consumatore viene attribuito il nuovo \'diritto al ripristino\', senza spese, della conformità del bene, da realizzarsi, a scelta del consumatore, mediante la riparazione o la sostituzione del bene. Unico limite, il consumatore non può chiedere quello dei due rimedi che sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore, e se non c\'è accordo su questo punto al consumatore non resta che adire le vie giudiziali. Nel caso che la riparazione o la sostituzione non abbiano dato esito positivo,il consumatore potrà chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.