Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l’accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
Indicazioni e chiarimenti.
La legge 23 agosto 2004, n.239, agli articoli 53 e 54 amplia le possibilità di accesso ai contributi previsti dall`articolo 1, comma 2 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 in favore del settore di trazione degli autoveicoli alimentati a gpl o a metano nonché di quello degli autoveicoli a trazione elettrica.
In particolare l’articolo 53 consente l’accesso ai contributi per le installazioni di impianti a GPL o a metano su autoveicoli effettuate non più entro l’anno, ma entro i tre anni dalla data di immatricolazione.
L’articolo 54 estende la possibilità di utilizzo dei contributi stessi non più alle sole persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche.
Decorrenza
Il contributo è riconoscibile anche alle persone giuridiche per l’acquisto di autoveicolo nuovo e, sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, per le installazioni effettuate entro i tre anni dalla data di prima immatricolazione purchè le operazioni di acquisto e di installazione siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di entrata in vigore della legge n. 239/2004.
Nessuna modifica normativa è intervenuta per le persone fisiche, se non l’estensione del beneficio contributivo riferito non più a un anno ma a un triennio dall’immatricolazione.
Soggetti beneficiari persone giuridiche
Le persone giuridiche possono usufruire dei contributi nei limiti della normativa comunitaria sul “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001della Commissione del 12 gennaio 2001.
Non possono usufruire del contributo le imprese esercenti attività di trasporto merci in conto terzi.
Ai fini del rispetto della regola “de minimis”, al momento della realizzazione dell’operazione di acquisto ovvero di installazione, il soggetto persona giuridica che intende beneficiare del contributo consegnerà, rispettivamente al venditore o all’installatore, autocertificazione redatta, in originale e copia.
Gli enti pubblici e le istituzioni riconosciute come persone giuridiche non sono tenute alla presentazione della autocertificazione di cui al precedente comma, se l’autoveicolo oggetto di incentivazione viene utilizzato per il conseguimento dei fini istituzionali e non nell’ambito di attività di tipo economico.
L’autocertificazione stessa, in originale, dovrà essere conservata dal soggetto che utilizza il credito di imposta insieme con la documentazione prevista dal comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito nella legge 28 febbraio 1997,n.30 e con l’ “attestato di approvazione della pratica” di cui all’articolo 5, ultimo comma, degli accordi di programma approvati con il regolamento del 2 luglio 2003, n.183.
La copia dovrà essere trasmessa, dal venditore o dall’installatore, alle Associazioni categoria interessate insieme con la documentazione già prevista per l’esperimento delle procedure in conformità agli accordi di programma vigenti.
Autoveicoli oggetto di incentivazione
La direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all`omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministero dei Trasporti 8 maggio 1995, nell’allegato II, definisce le categorie internazionali veicoli.
Poiché le carte di circolazione sono uniformate alla suddetta definizione, l’esame requisito di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c ) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verrà eseguito sulla base dei seguenti codici identificativi delle categorie internazionali:
a) M1: “ veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”;
b) N1: “ veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa massima non superiore a 3,5
Aspetti procedurali.
Tutte le norme regolamentari rimangono in vigore come modificate dagli articoli 53 e della legge 23 agosto 2004.