PROCEDURA E CARATTERISTICHE:
A decorrere dal 7 febbraio 2009, data di entrata in vigore del Decreto Legge concernente MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI INDUSTRIALI IN CRISI, gli importi degli incentivi MSE 2009 sono stati così rideterminati:
€ 500,00 per le trasformazioni a GPL
€ 650,00 per le trasformazioni a metano
1. Le nuove agevolazioni sono applicabili a trasformazioni di sistemi di alimentazione da benzina a gas attestate da certificazione di collaudo rilasciata dalla Motorizzazione Civile e da fattura recanti data coincidente o successiva a quella di entrata in vigore del Decreto Legge.
2. Fermo restando il possesso del requisito del collaudo coincidente o
successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, possono essere
agevolate operazioni con fattura emessa in data precedente purché esse
siano integrate con nota di credito e autocertificazione per il residuo importo spettante.
3. Le nuove agevolazioni sono anche applicabili alle auto nuove trasformate a gas, fermo restando il requisito dell’immatricolazione coincidente o successiva alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.
Per quanto riguarda le modalità di fatturazione si rimanda a quanto previsto in alternativa nei punti 1 e 2
Per avere diritto alle agevolazioni con i nuovi importi, le pratiche dovranno quindi,
tra l’altro, essere corredate dalla seguente documentazione:
per le trasformazioni a gas:
1. fattura/ricevuta fiscale e collaudo in data coincidente o successiva all’entrata in vigore del Decreto;
2. fattura/ricevuta fiscale antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto e nota di credito, autocerficazione e collaudo in data coincidente o successiva all’entrata in vigore del Decreto.
per l’acquisto di veicoli nuovi trasformati a gas:
1. fattura/ricevuta fiscale e immatricolazione del veicolo in data coincidente o successiva all’entrata in vigore del Decreto;
2. fattura/ricevuta fiscale antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto e nota di credito, autocerficazione e immatricolazione in data coincidente o
successiva all’entrata in vigore del Decreto.
Il riferimento agli incentivi sulla fattura/ricevuta fiscale rimarrà la Legge n. 403/1997 e sue successive modifiche e integrazioni.
Si ribadisce che l’autocertificazione firmata dal beneficiario con l’applicazione dei
nuovi importi dovrà riportare in ogni caso una data coincidente o successiva
all’entrata in vigore del Decreto (7 febbraio 2009).
Si coglie l’occasione per ricordare che la firma dell’autocertificazione deve essere obbligatoriamente dell’intestatario del veicolo, non sono ammesse deroghe che potrebbero altresì generare annullamenti dell’incentivo e ulteriori sanzioni penali.
Per quanto riguarda le prenotazioni, quelle effettuate a partire dalla data di entrata
in vigore del Decreto riporteranno automaticamente i nuovi importi, mentre per
quelle precedenti alla data di entrata in vigore del Decreto sarà l’officina o il
concessionario a selezionare i nuovi importi al momento del completamento
dell’inserimento dei dati nella relativa schermata.
Si coglie l’occasione per ricordare che per usufruire degli incentivi gli impianti
devono essere totalmente nuovi di fabbrica. Gli unici componenti che possono
essere forniti dal cliente sono le bombole metano.