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Pronto Soccorso Aziendale

Lunedi, 02.08.2004  |  

Arrivano con il Dm Sanità 388/2003, emanato in attuazione dell`articolo 15 del Dlgs 626/1994 e pubblicato il 3 febbario 2004, le nuove regole sul pronto soccorso aziendale.
L`organizzazione del pronto soccorso aziendale, fino ad oggi basata su norme risalenti agli anni `50, è completamente riformulata dal decreto 15 luglio 2003, n.388. Il decreto rinnova i contenuti delle cassette del pronto soccorso da tenere sul luogo di lavoro ed introduce i parametri per una formazione ad hoc dei lavoratori addetti ai primi interventi.
L`organizzazione aziendale Gli obblighi stabiliti dal nuovo Dm 388/2003 variano in relazione alle dimensioni e all`attività (pericolosa o meno) svolte dalle aziende. A tal fine, il decreto classifica le realtà produttive in 3 diversi gruppi, qui di seguito riportati:
Classificazione delle aziende in base al Dm 388/2003
Gruppo A
- aziende o unità produttive con attività industriali a rischio di incidente rilevante ex Dlds 334/1999
- centrali termoelettriche
- impianti nucleari ex Dlgs 230/1995
- aziende estrattive e minerarie ex Dlgs 624/1996
- lavori in sotteraneo ex Dlgs 320/1956
- aziende per fabbicazione esplosivi, polveri e munizioni
- aziende con oltre 5 lavoratori con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4
- aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell`agricoltura

Gruppo B
- aziende o unità produttive con 3 o piu` lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Gruppo C
- aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Gli addetti al pronto soccorso, designazione e formazione
Nella designazione degli addetti al pronto soccorso si deve tener conto della dimensione dell`azienda e dei rischi presenti sul luogo (art. 12 Dlgs 626/1994)

Una volta designati, gli addetti al pronto soccorso devono seguire un apposito corso di formazione per l`attuazione delle misure di primo intervento interno e per l`attivazione degli interventi di pronto soccorso, secondo le indicazioni contenute nel nuovo Dm 388/2003 ( di attuazione dell`articolo 15 del Dlgs 626/1994)

La formazione deve comprenddere un`istruzione teorica e pratica per l`attuazione delle misure di primo intervento interno e per l`attivazione degli interventi di pronto soccorso e deve essere effettuata da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione, il medico puo` avvalersi di personale infermeristico o di altro personale specializzato. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità dell`intervento pratico.

Le caratteristiche del corso di formazione variano a seconda dell`attività e delle dimensioni dell`azienda, secondo la suddivisione in gruppi effettuata dal Dm 388/2003, in particolare:
- per le ziende (o unità produttive) rientranti nel gruppo A, i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono quelli riportati nell`allegato 3 del Dm 388/2003 e devono prevedere anche la trattazione dei rischi speficifi dell`attività svolta.
- per le ziende (o unità produttive) rientranti nel gruppo B e C, i requisiti del corso di formazione sono quelli contenuti nell`allegato 4 al Dm 388/2003

Anche se non aderenti ai requisiti tecnici specificati dai citati allegati, sono considerati validi i corsi formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro 3 agosto 2004 (data di entrata in vigore Dm 388/2003

Attrezzatura di pronto soccorso
Sul luogo di lavoro deve essere assicurata la presenza di tutte le attrezzature necessarie al pronto soccorso, attrezzature che vanno dalla cassetta di primo intervento ai mezzi di comunicazione con le strutture sanitarie. La dotazione minima delle attrezzature richiesta dal Dm 388/2003 varia a seconda e delle dimensioni dell`azienda, come sotto riportato:
Gruppo A e B
Devono essere presenti in azienda:
- una casseta di pronto soccorso, da tenere presso ciascun luogo di lavoro, custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima nell`allegato1 al Dm 388/2003 ( di seguito descritta) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro (e su indicazione del medico competente, ove previsto e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale)
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Ai lavoratori addetti al pronto soccorso devono essere messi a disposizione l`equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale necessari all`interventi (appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all`attività lavorativa dell`azienda e mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego, custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile).
Nel caso di appartenenza al gruppo A, il datore di lavoro deve inoltre:
- comunicare all`ASL competente tale situazione, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
- garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria locale.

Dotazione minima cassetta pronto soccorso gruppo A e B
- gunti sterili monouso (5 paia)
- visiera paraschizzi
- flacone soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9 %) da 500 ml (3)
- compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10)
- compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2)
- teli sterili monouso (2)
- pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- confezione di rete elastica di misura media (1)
- confezione di cotone idrofilo (1)
- confezione di cerotti varie misure, pronti all`uso (2)
- rotoli di cerotto alto cm.2,5 (2)
- un paio di forbici
- lacci emostatici (3)
- ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- sacchetti monouso per la raccolta dei fifiuti sanitari (2)
- termometro
- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Gruppo C
Devono essere presenti in azienda:
- un pacchetto di medicazione contenente la dotazione minima indicata nell`allegato 2, al Dm 388/2003 (di seguito descritta) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia constantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d`uso dei presidi ivi contenuti.
- un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Ai lavoratori addetti al pronto soccorso devono essere messi a disposizione l`equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale necessari agli interventi (appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all`attività lavorativa dell`azienda e mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego, custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile)

Dotazione minima cassetta pronto soccorso gruppo C
- gunti sterili monouso (2 paia)
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
- flacone di soluzione fisiologica ( sodio cloruro 0,9%) da 250 ml. (1)
- compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1)
- compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3)
- pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- confezione di cotone idrofilo (1)
- confezione di cerotti di varie misure pronti all`uso (1)
- rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
- rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
- un paio di forbici (1)
- un laccio emostatico (1)
- confezione di ghiaccio pronto uso (1)
- sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari (1)
- istruzioni sul modo di usare i previsti suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.


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